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+Articolo 23 4. |
Articolo 23 4.Le entità finanziarie registrano nei log tutte le informazioni pertinenti per ciascuna attività anomala individuata in modo da consentire:
a)
l’identificazione della data e dell’ora in cui si è verificata l’attività anomala;
b)
l’identificazione della data e dell’ora di individuazione dell’attività anomala;
c)
l’identificazione del tipo di attività anomala. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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