+Articolo 23 4.

Articolo 23 4.

Le entità finanziarie registrano nei log tutte le informazioni pertinenti per ciascuna attività anomala individuata in modo da consentire:

a) 

l’identificazione della data e dell’ora in cui si è verificata l’attività anomala;

b) 

l’identificazione della data e dell’ora di individuazione dell’attività anomala;

c) 

l’identificazione del tipo di attività anomala.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito