+Articolo 23 5.

Articolo 23 5.

Per l’avvio dei processi di individuazione degli incidenti connessi alle TIC e di risposta agli stessi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie considerano tutti i criteri seguenti:

a) 

indicazioni del fatto che in un sistema o in una rete TIC possa essere stata condotta un’attività malevola o che tale sistema o rete TIC possa essere stato compromesso;

b) 

perdite di dati individuate in relazione alla disponibilità, all’autenticità, all’integrità e alla riservatezza dei dati;

c) 

impatto negativo individuato sulle operazioni e sulle transazioni dell’entità finanziaria;

d) 

indisponibilità dei sistemi e della rete TIC;

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito