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+Articolo 23 5. |
Articolo 23 5.Per l’avvio dei processi di individuazione degli incidenti connessi alle TIC e di risposta agli stessi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie considerano tutti i criteri seguenti:
a)
indicazioni del fatto che in un sistema o in una rete TIC possa essere stata condotta un’attività malevola o che tale sistema o rete TIC possa essere stato compromesso;
b)
perdite di dati individuate in relazione alla disponibilità, all’autenticità, all’integrità e alla riservatezza dei dati;
c)
impatto negativo individuato sulle operazioni e sulle transazioni dell’entità finanziaria;
d)
indisponibilità dei sistemi e della rete TIC; 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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