+Articolo 30 1.
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Articolo 30 1.
Nell’ambito del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 di tale articolo identificano, classificano e documentano tutte le funzioni essenziali o importanti, i patrimoni informativi e le risorse TIC che le supportano e le loro interdipendenze. Le entità finanziarie riesaminano tale identificazione e classificazione in base alle necessità.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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