+Articolo 30 1.

Articolo 30 1.

Nell’ambito del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 di tale articolo identificano, classificano e documentano tutte le funzioni essenziali o importanti, i patrimoni informativi e le risorse TIC che le supportano e le loro interdipendenze. Le entità finanziarie riesaminano tale identificazione e classificazione in base alle necessità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito