+Articolo 36 1.

Articolo 36 1.

Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 stabiliscono e attuano un piano relativo ai test di sicurezza delle TIC per convalidare l’efficacia delle loro misure di sicurezza delle TIC elaborate conformemente agli articoli 33, 34 e 35 e agli articoli 37 e 38 del presente regolamento. Le entità finanziarie provvedono affinché tale piano tenga conto delle minacce e delle vulnerabilità identificate nell’ambito del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 31 del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito