+Articolo 36 1.
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Articolo 36 1.
Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 stabiliscono e attuano un piano relativo ai test di sicurezza delle TIC per convalidare l’efficacia delle loro misure di sicurezza delle TIC elaborate conformemente agli articoli 33, 34 e 35 e agli articoli 37 e 38 del presente regolamento. Le entità finanziarie provvedono affinché tale piano tenga conto delle minacce e delle vulnerabilità identificate nell’ambito del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 31 del presente regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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