+Articolo 38 2.

Articolo 38 2.

Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 elaborano, documentano e attuano una procedura per la gestione delle modifiche delle TIC per garantire che tutte le modifiche ai sistemi di TIC siano registrate, testate, valutate, approvate, attuate e verificate in modo controllato e con le opportune salvaguardie per preservare la resilienza operativa digitale dell’entità finanziaria.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito