+Articolo 38 2.
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Articolo 38 2.
Le entità finanziarie di cui al paragrafo 1 elaborano, documentano e attuano una procedura per la gestione delle modifiche delle TIC per garantire che tutte le modifiche ai sistemi di TIC siano registrate, testate, valutate, approvate, attuate e verificate in modo controllato e con le opportune salvaguardie per preservare la resilienza operativa digitale dell’entità finanziaria.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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