+Articolo 40 1.
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Articolo 40 1.
Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 testano i loro piani di continuità operativa di cui all’articolo 39 del presente regolamento, compresi gli scenari di cui a tale articolo, almeno una volta all’anno per le procedure di back-up e ripristino, o in occasione di ogni modifica di rilievo del piano di continuità operativa.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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