+Articolo 40 1.

Articolo 40 1.

Le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 testano i loro piani di continuità operativa di cui all’articolo 39 del presente regolamento, compresi gli scenari di cui a tale articolo, almeno una volta all’anno per le procedure di back-up e ripristino, o in occasione di ogni modifica di rilievo del piano di continuità operativa.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito