+Articolo 5 2

Articolo 5 2

2.   La politica prevede che prima della conclusione di un accordo contrattuale sia effettuata una valutazione dei rischi a livello di entità finanziaria e, ove applicabile, a livello consolidato e subconsolidato.

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i pertinenti requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalla legislazione settoriale dell’Unione applicabile. Essa considera, in particolare, l’impatto della fornitura di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti da parte di fornitori terzi di servizi TIC sull’entità finanziaria e tutti i rischi posti dalla fornitura di tali servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti da parte di fornitori terzi di servizi TIC, tra cui:

a)

i rischi operativi;

b)

i rischi giuridici;

c)

i rischi informatici;

d)

i rischi reputazionali;

e)

i rischi legati alla protezione dei dati riservati o personali;

f)

i rischi legati alla disponibilità dei dati;

g)

i rischi legati al luogo in cui i dati sono trattati e conservati;

h)

i rischi legati alla località in cui si trova il fornitore terzo di servizi TIC;

i)

i rischi di concentrazione delle TIC a livello di entità.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito