2. La politica prevede che prima della conclusione di un accordo contrattuale sia effettuata una valutazione dei rischi a livello di entità finanziaria e, ove applicabile, a livello consolidato e subconsolidato.
La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i pertinenti requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2554 e dalla legislazione settoriale dell’Unione applicabile. Essa considera, in particolare, l’impatto della fornitura di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti da parte di fornitori terzi di servizi TIC sull’entità finanziaria e tutti i rischi posti dalla fornitura di tali servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti da parte di fornitori terzi di servizi TIC, tra cui:
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d)
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i rischi reputazionali;
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e)
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i rischi legati alla protezione dei dati riservati o personali;
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f)
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i rischi legati alla disponibilità dei dati;
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g)
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i rischi legati al luogo in cui i dati sono trattati e conservati;
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h)
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i rischi legati alla località in cui si trova il fornitore terzo di servizi TIC;
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i)
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i rischi di concentrazione delle TIC a livello di entità.
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