+Articolo 5 3

Articolo 5 3

3.   Le entità finanziarie che non sono in grado di trasmettere la notifica iniziale, la relazione intermedia o la relazione finale entro i termini di cui al paragrafo 1 ne informano l’autorità competente senza indebito ritardo, e comunque entro i rispettivi termini per la trasmissione della notifica o della relazione, spiegando i motivi del ritardo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito