+Articolo 46 a)
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Articolo 46 a)
per gli enti creditizi e per gli enti esentati a norma della direttiva 2013/36/UE: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 4 di tale direttiva; e per gli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013: la BCE conformemente ai poteri e ai compiti conferiti da tale regolamento;
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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