+Articolo 46 Autorità competenti
---+Articolo 46 a)
---+Articolo 46 b)
---+Articolo 46 c)
---+Articolo 46 d)
---+Articolo 46 e)
---+Articolo 46 f)
---+Articolo 46 g)
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---+Articolo 46 j)
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---+Articolo 46 m)
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---+Articolo 46 p)
---+Articolo 46 q)

Articolo 46 Autorità competenti

Fatte salve le disposizioni sul quadro di sorveglianza per i fornitori terzi critici di servizi TIC di cui al capo V, sezione II, il rispetto del presente regolamento è assicurato dalle seguenti autorità competenti conformemente ai poteri conferiti dai rispettivi atti giuridici:

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 46 a)

per gli enti creditizi e per gli enti esentati a norma della direttiva 2013/36/UE: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 4 di tale direttiva; e per gli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013: la BCE conformemente ai poteri e ai compiti conferiti da tale regolamento;

Articolo 46 b)

per gli istituti di pagamento, compresi quelli esentati a norma della direttiva (UE) 2015/2366, gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli esentati a norma della direttiva 2009/110/CE, e i prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2015/2366;

Articolo 46 c)

per le imprese di investimento: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

Articolo 46 d)

per i fornitori di servizi per le cripto-attività quali autorizzati ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività e gli emittenti di token collegati ad attività: l’autorità competente designata in conformità delle pertinenti disposizioni di tale regolamento;

Articolo 46 e)

per i depositari centrali di titoli: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014;

Articolo 46 f)

per le controparti centrali: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

Articolo 46 g)

per le sedi di negoziazione e i fornitori di servizi di comunicazione dati: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE e l’autorità competente quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014;

Articolo 46 h)

per i repertori di dati sulle negoziazioni: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

Articolo 46 i)

per i gestori di fondi di investimento alternativi: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 44 della direttiva 2011/61/UE;

Articolo 46 j)

per le società di gestione: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;

Articolo 46 k)

per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 30 della direttiva 2009/138/CE;

Articolo 46 l)

per gli intermediari assicurativi, gli intermediari riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2016/97;

Articolo 46 m)

per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/2341;

Articolo 46 n)

per le agenzie di rating del credito: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1060/2009;

Articolo 46 o)

per gli amministratori di indici di riferimento critici: l’autorità competente designata in conformità degli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2016/1011;

Articolo 46 p)

per i fornitori di servizi di crowdfunding: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2020/1503;

Articolo 46 q)

per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 10 e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito