+Articolo 61 3)

Articolo 61 3)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Per i servizi che forniscono nonché per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato, i CSD stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendente una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC istituiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554, allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività.

4.   Il piano di cui al paragrafo 3 prevede il ripristino di tutte le operazioni e posizioni dei partecipanti al momento della perturbazione, in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista, anche assicurando che i sistemi informatici critici possano riprendere a funzionare dal momento della perturbazione, come previsto dall’articolo 12, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2022/2554.»;

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito