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+Articolo 3 1. |
Articolo 3 1.Gli enti trasmettono informazioni alle autorità competenti entro l’orario di chiusura delle attività alle seguenti date d’invio:
a)
segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni;
b)
segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;
c)
segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio;
d)
segnalazioni annuali: 11 febbraio. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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