+Articolo 8 1.

Articolo 8 1.

Gli enti soggetti all’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’articolo 438, lettera e) o h), o all’articolo 452, lettere b), g) o h), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi con la frequenza di cui all’articolo 433 bis o 433 quater, su base individuale conformemente all’articolo 6 o su base consolidata conformemente all’articolo 13 di tale regolamento, trasmettono le informazioni sul rischio di credito e sul rischio di controparte specificate nei modelli 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 e 34.11 dell’allegato I del presente regolamento con la stessa frequenza e sulla stessa base, seguendo le istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punti 3.3 e 3.9.12, del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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