+Articolo 3 1.

Articolo 3 1.

Gli enti trasmettono informazioni alle autorità competenti entro l’orario di chiusura delle attività alle seguenti date d’invio:

a) 

segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni;

b) 

segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;

c) 

segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio;

d) 

segnalazioni annuali: 11 febbraio.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
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