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+Articolo 7 3 |
Articolo 7 33. Al ricevimento di una conferma da parte della Commissione a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono adottare una decisione di concessione dell'esenzione. La decisione precisa le ragioni sulle quali si fonda. Gli Stati membri riesaminano tali decisioni periodicamente e in ogni caso quando aggiornano la valutazione nazionale del rischio a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1640. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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