+Articolo 7 3

Articolo 7 3

3.   Al ricevimento di una conferma da parte della Commissione a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono adottare una decisione di concessione dell'esenzione. La decisione precisa le ragioni sulle quali si fonda. Gli Stati membri riesaminano tali decisioni periodicamente e in ogni caso quando aggiornano la valutazione nazionale del rischio a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1640.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito