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+Articolo 11 4 |
Articolo 11 44. I soggetti obbligati adottano misure per garantire che l'incaricato della funzione di controllo della conformità sia protetto dalle ritorsioni, dalle discriminazioni e da qualsiasi altro trattamento iniquo e che le decisioni dell'incaricato della funzione di controllo della conformità non siano compromesse o indebitamente influenzate da interessi commerciali del soggetto obbligato. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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