7. Se la natura dell'attività del soggetto obbligato, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e le sue dimensioni lo giustificano, le funzioni del manager e dell'incaricato della funzione di controllo della conformità possono essere svolte dalla stessa persona fisica. Tali funzioni possono essere cumulate con altre funzioni.
Se il soggetto obbligato è una persona fisica o una persona giuridica le cui attività sono svolte da un'unica persona fisica, tale persona è responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.