6. In deroga al paragrafo 1, i soggetti obbligati non esternalizzano i compiti derivanti dagli obblighi di cui al presente regolamento a prestatori di servizi residenti o stabiliti in paesi terzi individuati a norma del capo III, sezione 2, a meno che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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a)
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il soggetto obbligato esternalizza compiti unicamente a un prestatore di servizi appartenente allo stesso gruppo;
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b)
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il gruppo applica politiche e procedure in materia di AML/CFT, misure di adeguata verifica della clientela e norme in materia di conservazione dei documenti pienamente conformi al presente regolamento o a norme equivalenti nei paesi terzi;
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c)
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l'effettiva attuazione dell'obbligo di cui alla lettera b) del presente paragrafo è sottoposta a supervisione a livello di gruppo da parte dell'autorità di supervisione dello Stato membro d'origine conformemente al capo IV della direttiva (UE) 2024/1640.
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