+Articolo 19 3

Articolo 19 3

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi per le cripto-attività:

a)

applicano misure di adeguata verifica della clientela quando eseguono un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate;

b)

applicano almeno le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando eseguono un'operazione occasionale il cui valore è inferiore a 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito