+Articolo 19 Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela
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Articolo 19 Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 19 1

1.   I soggetti obbligati applicano misure di adeguata verifica della clientela nelle circostanze seguenti:

a)

quando instaurano un rapporto d'affari;

b)

quando procedono a un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 10 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate, o a un valore inferiore stabilito a norma del paragrafo 9;

c)

quando partecipano alla creazione di un soggetto giuridico, alla costituzione di un istituto giuridico o, per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a), b) o c), al trasferimento della titolarità di un soggetto giuridico, indipendentemente dal valore dell'operazione;

d)

qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e)

qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente;

f)

qualora vi siano dubbi sul fatto che la persona con cui interagiscono sia il cliente o la persona autorizzata ad agire per conto del cliente.

Articolo 19 2

2.   Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli enti finanziari, ad eccezione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, applicano adeguata misure di verifica della clientela quando avviano o eseguono un'operazione occasionale che costituisce un trasferimento di fondi quale definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2023/1113 il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

Articolo 19 3

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi per le cripto-attività:

a)

applicano misure di adeguata verifica della clientela quando eseguono un'operazione occasionale il cui valore è pari ad almeno 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate;

b)

applicano almeno le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando eseguono un'operazione occasionale il cui valore è inferiore a 1 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

Articolo 19 4

4.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), i soggetti obbligati applicano almeno le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando eseguono un'operazione occasionale in contanti il cui valore è pari ad almeno 3 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica se gli Stati membri dispongono, a norma dell'articolo 80, paragrafi 2 e 3, di un limite per i pagamenti in contanti di importo elevato pari o inferiore a 3 000 EUR, o l’equivalente in valuta nazionale, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, lettera b), di detto articolo.

Articolo 19 5

5.   Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo applicano le adeguate misure di verifica della clientela all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari almeno a 2 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

Articolo 19 6

6.   Ai fini del presente capo, i soggetti obbligati considerano loro clienti le seguenti persone:

a)

nel caso dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere e), f) e i), e le persone che commerciano in beni di valore elevato di cui all’articolo 3, punto 3), lettera j), in aggiunta al loro cliente diretto, il fornitore di beni;

b)

nel caso di notai, avvocati e altri liberi professionisti legali che fungono da intermediari di un'operazione e nella misura in cui siano gli unici notai, avvocati o altri liberi professionisti legali a fungere da intermediari di tale operazione, entrambe le parti dell'operazione;

c)

nel caso degli agenti immobiliari, entrambe le parti dell'operazione;

d)

in relazione ai servizi di disposizione di ordine di pagamento forniti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il commerciante;

e)

in relazione ai fornitori di servizi di crowdfunding e agli intermediari di crowdfunding, la persona fisica o giuridica che chiede finanziamenti ed eroga finanziamenti attraverso la piattaforma di crowdfunding.

Articolo 19 7

7.   I supervisori possono, direttamente o in cooperazione con altre autorità in tale Stato membro, esentare i soggetti obbligati dall'applicare, integralmente o parzialmente, le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in relazione alla moneta elettronica sulla base del comprovato basso livello di rischio rappresentato dalla natura del prodotto, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni di mitigazione dei rischi:

a)

lo strumento di pagamento non può essere ricaricato e l'importo memorizzato elettronicamente non supera 150 EUR o il controvalore in moneta nazionale;

b)

lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi forniti dall'emittente o nell'ambito di una rete di prestatori di servizi;

c)

lo strumento di pagamento non è collegato a un conto di pagamento e non consente lo scambio degli importi memorizzati con contanti o cripto-attività;

d)

l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

Articolo 19 8

8.   I prestatori di servizi di gioco d'azzardo possono soddisfare il loro obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), identificando il cliente e verificandone l'identità all'ingresso in una casa da gioco o in altri locali per il gioco d'azzardo, a condizione che dispongano di sistemi che consentano loro di attribuire le operazioni a clienti specifici.

Articolo 19 9

9.   Entro il 10 luglio 2026 l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:

a)

i soggetti obbligati, i settori o le operazioni associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a cui si applica un valore inferiore al valore fissato al paragrafo 1, lettera b);

b)

i valori corrispondenti relative alle operazioni occasionali;

c)

i criteri da prendere in considerazione per individuare le operazioni occasionali e i rapporti d'affari;

d)

i criteri per individuare le operazioni collegate.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l'AMLA tiene debitamente conto dei livelli di rischio connessi ai modelli di impresa dei diversi tipi di soggetti obbligati; e della valutazione del rischio a livello di Unione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640.

Articolo 19 10

10.   Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito