+Articolo 19 5

Articolo 19 5

5.   Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo applicano le adeguate misure di verifica della clientela all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari almeno a 2 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito