|
+Articolo 19 5 |
Articolo 19 55. Oltre alle circostanze di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo applicano le adeguate misure di verifica della clientela all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari almeno a 2 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|