+Articolo 19 6
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Articolo 19 6
6. Ai fini del presente capo, i soggetti obbligati considerano loro clienti le seguenti persone:
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a)
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nel caso dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere e), f) e i), e le persone che commerciano in beni di valore elevato di cui all’articolo 3, punto 3), lettera j), in aggiunta al loro cliente diretto, il fornitore di beni;
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b)
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nel caso di notai, avvocati e altri liberi professionisti legali che fungono da intermediari di un'operazione e nella misura in cui siano gli unici notai, avvocati o altri liberi professionisti legali a fungere da intermediari di tale operazione, entrambe le parti dell'operazione;
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c)
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nel caso degli agenti immobiliari, entrambe le parti dell'operazione;
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d)
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in relazione ai servizi di disposizione di ordine di pagamento forniti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il commerciante;
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e)
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in relazione ai fornitori di servizi di crowdfunding e agli intermediari di crowdfunding, la persona fisica o giuridica che chiede finanziamenti ed eroga finanziamenti attraverso la piattaforma di crowdfunding.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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