+Articolo 19 6

Articolo 19 6

6.   Ai fini del presente capo, i soggetti obbligati considerano loro clienti le seguenti persone:

a)

nel caso dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere e), f) e i), e le persone che commerciano in beni di valore elevato di cui all’articolo 3, punto 3), lettera j), in aggiunta al loro cliente diretto, il fornitore di beni;

b)

nel caso di notai, avvocati e altri liberi professionisti legali che fungono da intermediari di un'operazione e nella misura in cui siano gli unici notai, avvocati o altri liberi professionisti legali a fungere da intermediari di tale operazione, entrambe le parti dell'operazione;

c)

nel caso degli agenti immobiliari, entrambe le parti dell'operazione;

d)

in relazione ai servizi di disposizione di ordine di pagamento forniti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il commerciante;

e)

in relazione ai fornitori di servizi di crowdfunding e agli intermediari di crowdfunding, la persona fisica o giuridica che chiede finanziamenti ed eroga finanziamenti attraverso la piattaforma di crowdfunding.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito