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+Articolo 19 8 |
Articolo 19 88. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo possono soddisfare il loro obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), identificando il cliente e verificandone l'identità all'ingresso in una casa da gioco o in altri locali per il gioco d'azzardo, a condizione che dispongano di sistemi che consentano loro di attribuire le operazioni a clienti specifici. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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