+Articolo 19 8

Articolo 19 8

8.   I prestatori di servizi di gioco d'azzardo possono soddisfare il loro obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), identificando il cliente e verificandone l'identità all'ingresso in una casa da gioco o in altri locali per il gioco d'azzardo, a condizione che dispongano di sistemi che consentano loro di attribuire le operazioni a clienti specifici.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito