+Articolo 22 6

Articolo 22 6

6.   I soggetti obbligati ottengono le informazioni, i documenti e i dati necessari per la verifica dell'identità del cliente e di chiunque sostenga di agire per suo conto mediante uno dei seguenti mezzi:

a)

la presentazione di un documento di identità, del passaporto o di un documento equivalente e, se del caso, l'acquisizione di informazioni da fonti affidabili e indipendenti, consultate direttamente o fornite dal cliente; oppure

b)

l'uso dei mezzi di identificazione elettronica che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda i livelli di garanzia «significativo» o «elevato» e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui a detto regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito