+Articolo 22 Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
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---+Articolo 22 6
---+Articolo 22 7
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Articolo 22 Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 22 1
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1. Ad eccezione delle situazioni a basso rischio cui si applicano le misure di cui alla sezione 3 e indipendentemente dall'applicazione di misure supplementari nelle situazioni ad alto rischio di cui alla sezione 4, i soggetti obbligati ottengono almeno le informazioni seguenti al fine di identificare il cliente, chiunque sostenga di agire per conto del cliente e le persone fisiche per conto della quale o a favore della quale è realizzata un'operazione o un'attività:
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a)
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per una persona fisica:
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i)
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tutti i nomi e i cognomi;
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ii)
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luogo e data di nascita completa;
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iii)
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cittadinanze, o apolidia e status di rifugiato o di protezione sussidiaria, se del caso, e numero di identificazione nazionale, ove applicabile;
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iv)
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il luogo di residenza abituale o, in mancanza di un indirizzo fisso di residenza con residenza legittima nell'Unione, l'indirizzo postale al quale è possibile raggiungere la persona fisica e, se disponibile, il codice di identificazione fiscale;
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b)
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per un soggetto giuridico:
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i)
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forma giuridica e nome del soggetto giuridico;
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ii)
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l'indirizzo della sede legale o ufficiale e, se diversa, la sede di attività principale, e il paese di creazione;
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iii)
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i nomi dei rappresentanti legali del soggetto giuridico nonché, se disponibili, il numero di registrazione, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica;
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iv)
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i nomi delle persone che detengono azioni o un incarico di amministrazione in forma fiduciaria, compreso il riferimento al loro status di azionisti o amministratori fiduciari.
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c)
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per il trustee di un trust espresso o una persona che ricopra una posizione equivalente in un istituto giuridico affine:
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i)
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le informazioni di base sull'istituto giuridico, tuttavia, per quanto riguarda i beni detenuti nell'istituto giuridico o gestiti tramite quest'ultimo, sono individuati i soli beni che devono essere gestiti nel contesto del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale;
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ii)
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l'indirizzo di residenza dei trustee o delle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine e, se diverso, il luogo da cui è amministrato il trust espresso o istituto giuridico affine, i poteri che disciplinano e vincolano gli istituti giuridici, nonché, se disponibili, il codice di identificazione fiscale e l'identificativo della persona giuridica;
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d)
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per le altre organizzazioni dotate di capacità giuridica a norma del diritto nazionale:
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i)
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nome, indirizzo della sede legale o equivalente;
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ii)
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i nomi delle persone abilitate a rappresentare l'organizzazione nonché, se del caso, la forma giuridica, il codice di identificazione fiscale, il numero di registrazione, l'identificativo della persona giuridica e gli atti di associazione o equivalenti.
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Articolo 22 2
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2. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo di un soggetto giuridico o di un istituto giuridico, i soggetti obbligati raccolgono le informazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).
Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione, nessuna persona fisica è identificata come titolare effettivo, o se sussistono dubbi sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i soggetti obbligati registrano che nessun titolare effettivo è stato identificato e identificano tutte le persone fisiche che occupino posizioni dirigenziali di alto livello nel soggetto giuridico e ne verificano l'identità.
Qualora l'esecuzione della verifica dell'identità di cui al secondo comma possa indurre il cliente a ritenere che il soggetto obbligato nutra dubbi sulla titolarità effettiva del soggetto giuridico, il soggetto obbligato si astiene dal verificare l'identità dei dirigenti di alto livello e registra invece le misure adottate per accertare l'identità dei titolari effettivi e dei dirigenti di alto livello. I soggetti obbligati conservano le registrazioni delle azioni intraprese e delle difficoltà incontrate durante il processo di identificazione che li hanno indotti a ricorrere all'identificazione di un alto dirigente.
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Articolo 22 3
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3. Gli enti creditizi e gli enti finanziari ottengono informazioni per identificare e verificare l’identità delle persone fisiche o giuridiche che utilizzano un IBAN virtuale da essi emesso e sul conto bancario o di pagamento ad esse associato.
L'ente creditizio o l’ente finanziario che gestisce il conto bancario o di pagamento sul quale un IBAN virtuale, emesso da un altro ente creditizio o ente finanziario, ridireziona i pagamenti, garantisce di poter ottenere dall'ente emittente dell'IBAN virtuale, senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di tali informazioni, le informazioni che identificano e verificano l'identità della persona fisica che utilizza tale IBAN virtuale.
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Articolo 22 4
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4. Nel caso di beneficiari di trust o di soggetti o istituti giuridici affini designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto obbligato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.
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Articolo 22 5
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5. Nel caso di trust discrezionali, un soggetto obbligato ottiene informazioni sufficienti in merito ai beneficiari potenziali e ai beneficiari di default, perché esso possa stabilire l'identità del beneficiario al momento dell'esercizio da parte dei trustee del loro potere discrezionale o nel momento in cui i beneficiari di default diventano i beneficiari a causa del mancato esercizio da parte dei trustee del loro potere discrezionale.
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Articolo 22 6
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6. I soggetti obbligati ottengono le informazioni, i documenti e i dati necessari per la verifica dell'identità del cliente e di chiunque sostenga di agire per suo conto mediante uno dei seguenti mezzi:
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a)
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la presentazione di un documento di identità, del passaporto o di un documento equivalente e, se del caso, l'acquisizione di informazioni da fonti affidabili e indipendenti, consultate direttamente o fornite dal cliente; oppure
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b)
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l'uso dei mezzi di identificazione elettronica che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda i livelli di garanzia «significativo» o «elevato» e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui a detto regolamento.
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Articolo 22 7
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7. I soggetti obbligati verificano l'identità del titolare effettivo e, se del caso, delle persone per conto delle quali o a favore delle quali è realizzata un'operazione o un'attività attraverso una delle seguenti modalità:
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a)
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conformemente al paragrafo 6;
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b)
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adottando misure ragionevoli per ottenere le informazioni, i documenti e i dati necessari dal cliente o da altre fonti affidabili, compresi i registri pubblici diversi dai registri centrali.
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I soggetti obbligati determinano la portata delle informazioni da consultare, tenendo conto dei rischi posti dall'operazione occasionale o dal rapporto d'affari e dal titolare effettivo, compresi i rischi relativi all'assetto proprietario.
Oltre agli strumenti di verifica di cui al primo comma del presente paragrafo, i soggetti obbligati verificano le informazioni sui titolari effettivi consultando i registri centrali.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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