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+Articolo 23 3 |
Articolo 23 33. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente creditizio o un ente finanziario può aprire un conto, ivi compresi conti che permettono operazioni in valori mobiliari, su richiesta di un cliente, purché vi siano garanzie adeguate atte ad assicurare che né il cliente né altri per suo conto effettui operazioni fino al completo adempimento delle misure di adeguata verifica della clientela previsti all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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