4. Al momento di avviare un nuovo rapporto d'affari con un soggetto giuridico o con il trustee di un trust espresso o con la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine di cui agli articoli 51, 57, 58, 61 e 67 e fatta salva la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640, i soggetti obbligati raccolgono prove valide dell'avvenuta registrazione o un estratto di recente pubblicazione del registro che confermi la validità della registrazione.