+Articolo 23 4

Articolo 23 4

4.   Al momento di avviare un nuovo rapporto d'affari con un soggetto giuridico o con il trustee di un trust espresso o con la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine di cui agli articoli 51, 57, 58, 61 e 67 e fatta salva la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640, i soggetti obbligati raccolgono prove valide dell'avvenuta registrazione o un estratto di recente pubblicazione del registro che confermi la validità della registrazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito