4. Il presente articolo non si applica a notai, avvocati, altri liberi professionisti legali, revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari in relazione alle informazioni che essi ricevono da un cliente od ottengono su un cliente nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei loro compiti di difesa o di rappresentanza di tale cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Tuttavia, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano quando i soggetti obbligati di cui al primo comma forniscono consulenza legale in una delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma.