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+Articolo 30 3 |
Articolo 30 33. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto, come base di riferimento per la sua valutazione, delle informazioni sulle giurisdizioni soggette a un controllo rafforzato da parte di organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, così come delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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