+Articolo 30 Identificazione dei paesi terzi con carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT
---+Articolo 30 1
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---+Articolo 30 3
---+Articolo 30 4
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Articolo 30 Identificazione dei paesi terzi con carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 30 1
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1. La Commissione identifica i paesi terzi che presentano carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT.
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Articolo 30 2
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2. Per individuare i paesi terzi di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento qualora:
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a)
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siano state individuate carenze di conformità nel quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo;
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b)
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siano state individuate carenze di conformità nell'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per quanto riguarda la risposta ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o nel suo sistema di valutazione e mitigazione dei rischi di mancata attuazione o evasione delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione.
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Tali atti delegati sono adottati entro venti giorni di calendario dalla constatazione, da parte della Commissione, che sono soddisfatti i criteri di cui alla lettera a) o b) del primo comma.
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Articolo 30 3
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3. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto, come base di riferimento per la sua valutazione, delle informazioni sulle giurisdizioni soggette a un controllo rafforzato da parte di organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, così come delle pertinenti valutazioni, relazioni o dichiarazioni pubbliche da essi elaborate.
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Articolo 30 4
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4. L'atto delegato di cui al paragrafo 2 individua le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica, tra quelle elencate all'articolo 34, paragrafo 4, che i soggetti obbligati applicano per mitigare i rischi connessi ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche del paese terzo.
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Articolo 30 5
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5. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 2 per garantire che le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica individuate a norma del paragrafo 4 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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