+Articolo 30 4

Articolo 30 4

4.   L'atto delegato di cui al paragrafo 2 individua le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica, tra quelle elencate all'articolo 34, paragrafo 4, che i soggetti obbligati applicano per mitigare i rischi connessi ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche del paese terzo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito