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+Articolo 31 1 |
Articolo 31 11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento identificando i paesi terzi ove, in casi eccezionali, lo ritenga indispensabile per mitigare una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno rappresentata da tali paesi terzi, e che non può essere mitigata a norma degli articoli 29 e 30. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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