+Articolo 31 1

Articolo 31 1

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento identificando i paesi terzi ove, in casi eccezionali, lo ritenga indispensabile per mitigare una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno rappresentata da tali paesi terzi, e che non può essere mitigata a norma degli articoli 29 e 30.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito