+Articolo 31 Identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione
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---+Articolo 31 5
---+Articolo 31 6
---+Articolo 31 7
---+Articolo 31 8
---+Articolo 31 9
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Articolo 31 Identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 31 1
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1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento identificando i paesi terzi ove, in casi eccezionali, lo ritenga indispensabile per mitigare una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno rappresentata da tali paesi terzi, e che non può essere mitigata a norma degli articoli 29 e 30.
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Articolo 31 2
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2. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:
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a)
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il quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente:
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i)
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la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
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ii)
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le misure relative all'adeguata verifica della clientela;
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iii)
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gli obblighi per la conservazione dei documenti;
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iv)
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gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;
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v)
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la disponibilità, per le autorità competenti, di informazioni precise e tempestive sulla proprietà effettiva di persone giuridiche o istituti giuridici;
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b)
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i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché la prassi del paese terzo nel campo della cooperazione e dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri;
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c)
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l'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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Articolo 31 3
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3. Al fine di determinare il livello di minaccia di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'AMLA di adottare un parere volto a valutare l'impatto specifico sull'integrità del sistema finanziario dell'Unione dovuto al livello di minaccia rappresentato da un paese terzo.
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Articolo 31 4
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4. Qualora ravvisi che un paese terzo diverso da quelli identificati a norma degli articoli 29 e 30 rappresenta una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA può trasmettere alla Commissione un parere in cui presenta la minaccia individuata e i motivi per cui ritiene che la Commissione dovrebbe identificare il paese terzo a norma del paragrafo 1.
Qualora decida di non identificare il paese terzo di cui al primo comma, la Commissione fornisce una motivazione all'AMLA.
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Articolo 31 5
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5. Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.
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Articolo 31 6
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6. Se la minaccia specifica e grave individuata proveniente dal paese terzo interessato costituisce una carenza strategica significativa, si applica l'articolo 29, paragrafo 4, e l'atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo individua le contromisure specifiche di cui all'articolo 29, paragrafo 5.
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Articolo 31 7
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7. Se la minaccia specifica e grave individuata proveniente dal paese terzo interessato costituisce una carenza di conformità, l'atto delegato di cui al paragrafo 1 individua le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica, tra quelle elencate all'articolo 34, paragrafo 4, che i soggetti obbligati applicano per mitigare i rischi connessi ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche del paese terzo.
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Articolo 31 8
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8. La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 1 per garantire che le contromisure di cui al paragrafo 6 e le misure rafforzate di adeguata verifica di cui al paragrafo 7 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.
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Articolo 31 9
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9. La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, la metodologia per l'identificazione dei paesi terzi a norma del presente articolo. Tale atto di esecuzione stabilisce in particolare:
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a)
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le modalità di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 2;
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b)
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la procedura di interazione con il paese terzo oggetto di valutazione;
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c)
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la procedura di coinvolgimento degli Stati membri e dell'AMLA nell'identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione.
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L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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