+Articolo 31 Identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione
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Articolo 31 Identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 31 1

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento identificando i paesi terzi ove, in casi eccezionali, lo ritenga indispensabile per mitigare una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno rappresentata da tali paesi terzi, e che non può essere mitigata a norma degli articoli 29 e 30.

Articolo 31 2

2.   Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:

a)

il quadro giuridico e istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente:

i)

la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ii)

le misure relative all'adeguata verifica della clientela;

iii)

gli obblighi per la conservazione dei documenti;

iv)

gli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette;

v)

la disponibilità, per le autorità competenti, di informazioni precise e tempestive sulla proprietà effettiva di persone giuridiche o istituti giuridici;

b)

i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché la prassi del paese terzo nel campo della cooperazione e dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri;

c)

l'efficacia del sistema AML/CFT del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 31 3

3.   Al fine di determinare il livello di minaccia di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'AMLA di adottare un parere volto a valutare l'impatto specifico sull'integrità del sistema finanziario dell'Unione dovuto al livello di minaccia rappresentato da un paese terzo.

Articolo 31 4

4.   Qualora ravvisi che un paese terzo diverso da quelli identificati a norma degli articoli 29 e 30 rappresenta una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione, l'AMLA può trasmettere alla Commissione un parere in cui presenta la minaccia individuata e i motivi per cui ritiene che la Commissione dovrebbe identificare il paese terzo a norma del paragrafo 1.

Qualora decida di non identificare il paese terzo di cui al primo comma, la Commissione fornisce una motivazione all'AMLA.

Articolo 31 5

5.   Nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

Articolo 31 6

6.   Se la minaccia specifica e grave individuata proveniente dal paese terzo interessato costituisce una carenza strategica significativa, si applica l'articolo 29, paragrafo 4, e l'atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo individua le contromisure specifiche di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

Articolo 31 7

7.   Se la minaccia specifica e grave individuata proveniente dal paese terzo interessato costituisce una carenza di conformità, l'atto delegato di cui al paragrafo 1 individua le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica, tra quelle elencate all'articolo 34, paragrafo 4, che i soggetti obbligati applicano per mitigare i rischi connessi ai rapporti d'affari o alle operazioni occasionali che coinvolgono persone fisiche o giuridiche del paese terzo.

Articolo 31 8

8.   La Commissione riesamina periodicamente gli atti delegati di cui al paragrafo 1 per garantire che le contromisure di cui al paragrafo 6 e le misure rafforzate di adeguata verifica di cui al paragrafo 7 tengano conto delle modifiche del quadro AML/CFT del paese terzo e siano proporzionate e adeguate ai rischi.

Articolo 31 9

9.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, la metodologia per l'identificazione dei paesi terzi a norma del presente articolo. Tale atto di esecuzione stabilisce in particolare:

a)

le modalità di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 2;

b)

la procedura di interazione con il paese terzo oggetto di valutazione;

c)

la procedura di coinvolgimento degli Stati membri e dell'AMLA nell'identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito