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+Articolo 33 2 |
Articolo 33 22. I soggetti obbligati provvedono affinché le procedure interne stabilite a norma dell'articolo 9 contengano le misure specifiche di verifica semplificata da adottare in relazione ai diversi tipi di clienti che presentano un basso rischio. I soggetti obbligati documentano le decisioni di tener conto di fattori aggiuntivi di basso rischio. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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