+Articolo 33 2

Articolo 33 2

2.   I soggetti obbligati provvedono affinché le procedure interne stabilite a norma dell'articolo 9 contengano le misure specifiche di verifica semplificata da adottare in relazione ai diversi tipi di clienti che presentano un basso rischio. I soggetti obbligati documentano le decisioni di tener conto di fattori aggiuntivi di basso rischio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito