+Articolo 33 Misure semplificate di adeguata verifica
---+Articolo 33 1
---+Articolo 33 2
---+Articolo 33 3
---+Articolo 33 4
---+Articolo 33 5

Articolo 33 Misure semplificate di adeguata verifica

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 33 1

1.   Se, tenuto conto dei fattori di rischio di cui agli allegati II e III, il rapporto d'affari o l'operazione presenta un basso livello di rischio, i soggetti obbligati possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica elencate di seguito:

a)

verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo dopo l'instaurazione del rapporto d'affari, a condizione che il basso rischio specifico individuato giustifichi tale rinvio, ma in ogni caso non oltre 60 giorni dall'instaurazione del rapporto;

b)

ridurre la frequenza degli aggiornamenti relativi all'identificazione del cliente;

c)

ridurre la quantità di informazioni raccolte per identificare lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale o ricavarle dal tipo di operazioni o di rapporto d'affari instaurato;

d)

ridurre la frequenza o il livello di verifica sulle operazioni effettuate dal cliente;

e)

applicare qualsiasi altra pertinente misura semplificata di adeguata verifica individuata dall'AMLA a norma dell'articolo 28.

Le misure di cui al primo comma sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'attività e agli elementi specifici del basso rischio individuato. Tuttavia, i soggetti obbligati effettuano un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

Articolo 33 2

2.   I soggetti obbligati provvedono affinché le procedure interne stabilite a norma dell'articolo 9 contengano le misure specifiche di verifica semplificata da adottare in relazione ai diversi tipi di clienti che presentano un basso rischio. I soggetti obbligati documentano le decisioni di tener conto di fattori aggiuntivi di basso rischio.

Articolo 33 3

3.   Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica di cui al paragrafo 1, lettera a), prima della verifica i soggetti obbligati adottano procedure di gestione del rischio per quanto riguarda le condizioni alle quali possono prestare servizi o effettuare operazioni per un cliente, anche limitando l'importo, il numero o i tipi di operazioni che possono essere eseguite o controllando le operazioni per garantire che siano in linea con le norme previste per il rapporto d'affari in questione.

Articolo 33 4

4.   I soggetti obbligati verificano periodicamente che continuino a sussistere le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica. La frequenza di tali verifiche è commisurata alla natura e alle dimensioni dell'attività e ai rischi posti dal rapporto specifico.

Articolo 33 5

5.   I soggetti obbligati si astengono dall'applicare le misure semplificate di adeguata verifica in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

a)

i soggetti obbligati nutrono dubbi circa la veridicità delle informazioni fornite dal cliente o dal titolare effettivo nella fase di identificazione o rilevano incongruenze in merito a tali informazioni;

b)

i fattori che indicano un basso rischio non sono più presenti;

c)

il controllo delle operazioni del cliente e le informazioni raccolte nel contesto del rapporto d'affari escludono uno scenario a basso rischio;

d)

sussiste un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

e)

vi è il sospetto che il cliente, o la persona che agisce per conto del cliente, stia tentando di eludere o evadere sanzioni finanziarie mirate.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito