3. Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica di cui al paragrafo 1, lettera a), prima della verifica i soggetti obbligati adottano procedure di gestione del rischio per quanto riguarda le condizioni alle quali possono prestare servizi o effettuare operazioni per un cliente, anche limitando l'importo, il numero o i tipi di operazioni che possono essere eseguite o controllando le operazioni per garantire che siano in linea con le norme previste per il rapporto d'affari in questione.