+Articolo 33 3

Articolo 33 3

3.   Ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica di cui al paragrafo 1, lettera a), prima della verifica i soggetti obbligati adottano procedure di gestione del rischio per quanto riguarda le condizioni alle quali possono prestare servizi o effettuare operazioni per un cliente, anche limitando l'importo, il numero o i tipi di operazioni che possono essere eseguite o controllando le operazioni per garantire che siano in linea con le norme previste per il rapporto d'affari in questione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito