7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento qualora individui ulteriori situazioni ad alto rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo che interessano l'Unione nel suo insieme e misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare in tali situazioni, tenuto conto delle notifiche degli Stati membri a norma del paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.