+Articolo 34 7

Articolo 34 7

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare il presente regolamento qualora individui ulteriori situazioni ad alto rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo che interessano l'Unione nel suo insieme e misure rafforzate di adeguata verifica che i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare in tali situazioni, tenuto conto delle notifiche degli Stati membri a norma del paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito