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+Articolo 37 2 |
Articolo 37 22. I prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, al fine di determinare, in funzione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati al soggetto rispondente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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