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+Articolo 43 2 |
Articolo 43 22. La Commissione può stabilire, mediante un atto di esecuzione, il formato per la costituzione e la comunicazione degli elenchi delle importanti cariche pubbliche degli Stati Membri a norma del paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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