+Articolo 43 Elenco delle importanti cariche pubbliche
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Articolo 43 Elenco delle importanti cariche pubbliche

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 43 1

1.   Ogni Stato membro pubblica e aggiorna un elenco indicante esattamente le funzioni che, conformemente alle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell'articolo 2, paragrafo1, punto 34). Gli Stati membri impongono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tale organizzazione internazionale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 34). Tali elenchi includono inoltre tutte le funzioni che possono essere affidate a rappresentanti di paesi terzi e di organismi internazionali accreditati a livello degli Stati membri. Gli Stati membri notificano tali elenchi, così come le eventuali modifiche apportate, alla Commissione e all'AMLA.

Articolo 43 2

2.   La Commissione può stabilire, mediante un atto di esecuzione, il formato per la costituzione e la comunicazione degli elenchi delle importanti cariche pubbliche degli Stati Membri a norma del paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.

Articolo 43 3

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare l'articolo 2, paragrafo1, punto 34), qualora ai fini degli elenchi notificati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 siano individuate ulteriori e comuni categorie di importanti cariche pubbliche e tali categorie di importanti cariche pubbliche siano rilevanti per l'Unione nel suo insieme.

Nell'elaborare gli atti delegati a norma del primo comma, la Commissione consulta l'AMLA.

Articolo 43 4

4.   La Commissione redige e aggiorna l'elenco esatto delle funzioni che sono considerate importanti cariche pubbliche a livello dell'Unione. Tale elenco include inoltre tutte le funzioni che possono essere affidate a rappresentanti di paesi terzi e di organismi internazionali accreditati a livello dell'Unione.

Articolo 43 5

5.   La Commissione redige, sulla base degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, un elenco unico di tutte le importanti cariche pubbliche ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 34). La Commissione pubblica tale elenco unico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'AMLA mette tale elenco a disposizione del pubblico sul suo sito web.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito