3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 al fine di integrare l'articolo 2, paragrafo1, punto 34), qualora ai fini degli elenchi notificati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 siano individuate ulteriori e comuni categorie di importanti cariche pubbliche e tali categorie di importanti cariche pubbliche siano rilevanti per l'Unione nel suo insieme.
Nell'elaborare gli atti delegati a norma del primo comma, la Commissione consulta l'AMLA.