+Articolo 45 2

Articolo 45 2

2.   I soggetti obbligati applicano una o più delle misure di cui all'articolo 34, paragrafo 4, per mitigare i rischi posti dalla persona politicamente esposta, fino a quando i rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno cessato di esistere, ma in ogni caso per non meno di 12 mesi dal momento in cui la persona non è più investita di importanti cariche pubbliche.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito