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+Articolo 45 2 |
Articolo 45 22. I soggetti obbligati applicano una o più delle misure di cui all'articolo 34, paragrafo 4, per mitigare i rischi posti dalla persona politicamente esposta, fino a quando i rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno cessato di esistere, ma in ogni caso per non meno di 12 mesi dal momento in cui la persona non è più investita di importanti cariche pubbliche. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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