+Articolo 45 Misure per le persone che cessano di essere politicamente esposte
---+Articolo 45 1
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Articolo 45 Misure per le persone che cessano di essere politicamente esposte
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 45 1
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1. Qualora una persona politicamente esposta non sia più investita di importanti cariche pubbliche dall'Unione, da uno Stato membro, da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale, i soggetti obbligati tengono conto del rischio persistente rappresentato da tale persona, a motivo della sua precedente carica, nella loro valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a norma dell'articolo 20.
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Articolo 45 2
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2. I soggetti obbligati applicano una o più delle misure di cui all'articolo 34, paragrafo 4, per mitigare i rischi posti dalla persona politicamente esposta, fino a quando i rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno cessato di esistere, ma in ogni caso per non meno di 12 mesi dal momento in cui la persona non è più investita di importanti cariche pubbliche.
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Articolo 45 3
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3. L'obbligo di cui al paragrafo 2 si applica di conseguenza quando un soggetto obbligato esegue un'operazione occasionale o instaura un rapporto d'affari con una persona che in passato era stata investita di importanti cariche pubbliche dall'Unione, da uno Stato membro, da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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