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+Articolo 48 2 |
Articolo 48 22. Nel decidere di ricorrere ad altri soggetti obbligati situati in paesi terzi, i soggetti obbligati tengono conto dei fattori di rischio geografico elencati negli allegati II e III e di eventuali informazioni od orientamenti pertinenti forniti dalla Commissione, dall'AMLA o da altre autorità competenti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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