+Articolo 48 Disposizioni generali relative al ricorso ad altri soggetti obbligati
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Articolo 48 Disposizioni generali relative al ricorso ad altri soggetti obbligati

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 48 1

1.   I soggetti obbligati possono ricorrere ad altri soggetti obbligati, situati in uno Stato membro o in un paese terzo, per ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c), a condizione che:

a)

gli altri soggetti obbligati applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli obblighi di conservazione dei documenti di cui al presente regolamento, o obblighi equivalenti quando gli altri soggetti obbligati sono stabiliti o risiedono o sono stabiliti in un paese terzo;

b)

il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT da parte degli altri soggetti obbligati sia sottoposto a supervisione in conformità del capo IV della direttiva (UE) 2024/1640.

Il soggetto obbligato che ricorre a un altro soggetto obbligato mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Articolo 48 2

2.   Nel decidere di ricorrere ad altri soggetti obbligati situati in paesi terzi, i soggetti obbligati tengono conto dei fattori di rischio geografico elencati negli allegati II e III e di eventuali informazioni od orientamenti pertinenti forniti dalla Commissione, dall'AMLA o da altre autorità competenti.

Articolo 48 3

3.   Nel caso dei soggetti obbligati appartenenti a un gruppo, la conformità agli obblighi del presente articolo e dell'articolo 49 può essere garantita mediante politiche, procedure e controlli a livello di gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il soggetto obbligato ricorre a informazioni fornite esclusivamente da un soggetto obbligato appartenente allo stesso gruppo;

b)

il gruppo applica politiche e procedure in materia di AML/CFT, misure di adeguata verifica della clientela e norme in materia di conservazione dei documenti pienamente conformi al presente regolamento o a norme equivalenti nei paesi terzi;

c)

l'effettiva attuazione dell'obbligo di cui alla lettera b) del presente paragrafo è sottoposta a supervisione a livello di gruppo da parte dell'autorità di supervisione dello Stato membro d'origine conformemente al capo IV della direttiva (UE) 2024/1640 o del paese terzo conformemente alle norme di tale paese terzo.

Articolo 48 4

4.   I soggetti obbligati non ricorrono a soggetti obbligati stabiliti in paesi terzi identificati a norma della sezione 2 del presente capo. Tuttavia i soggetti obbligati stabiliti nell'Unione le cui succursali e filiazioni sono stabilite in tali paesi terzi possono ricorrere a tali succursali e filiazioni se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 3.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito