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+Articolo 49 1 |
Articolo 49 11. I soggetti obbligati ottengono dal soggetto obbligato cui fanno ricorso tutte le informazioni necessarie in merito alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o all'attività in corso di introduzione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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