+Articolo 49 1

Articolo 49 1

1.   I soggetti obbligati ottengono dal soggetto obbligato cui fanno ricorso tutte le informazioni necessarie in merito alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o all'attività in corso di introduzione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito