+Articolo 49 Processo di ricorso a un altro soggetto obbligato
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---+Articolo 49 3
---+Articolo 49 4
---+Articolo 49 5
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Articolo 49 Processo di ricorso a un altro soggetto obbligato
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 49 1
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1. I soggetti obbligati ottengono dal soggetto obbligato cui fanno ricorso tutte le informazioni necessarie in merito alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o all'attività in corso di introduzione.
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Articolo 49 2
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2. I soggetti obbligati che ricorrono ad altri soggetti obbligati adottano tutte le misure necessarie per garantire che il soggetto obbligato cui fanno ricorso fornisca, su richiesta:
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a)
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copia delle informazioni raccolte per identificare il cliente;
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b)
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tutti i documenti giustificativi o le fonti affidabili di informazioni utilizzate per verificare l'identità del cliente e, se del caso, dei titolari effettivi del cliente o delle persone per conto delle quali agisce il cliente, compresi i dati ottenuti mediante mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014; e
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c)
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le informazioni raccolte sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari.
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Articolo 49 3
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3. Il soggetto obbligato cui è fatto ricorso fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.
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Articolo 49 4
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4. Le condizioni per la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono specificate in un accordo scritto tra i soggetti obbligati.
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Articolo 49 5
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5. Se il soggetto obbligato ricorre a un soggetto obbligato appartenente al suo gruppo, l'accordo scritto può essere sostituito da una procedura interna stabilita a livello di gruppo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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