+Articolo 49 2

Articolo 49 2

2.   I soggetti obbligati che ricorrono ad altri soggetti obbligati adottano tutte le misure necessarie per garantire che il soggetto obbligato cui fanno ricorso fornisca, su richiesta:

a)

copia delle informazioni raccolte per identificare il cliente;

b)

tutti i documenti giustificativi o le fonti affidabili di informazioni utilizzate per verificare l'identità del cliente e, se del caso, dei titolari effettivi del cliente o delle persone per conto delle quali agisce il cliente, compresi i dati ottenuti mediante mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014; e

c)

le informazioni raccolte sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito