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+Articolo 49 2 |
Articolo 49 22. I soggetti obbligati che ricorrono ad altri soggetti obbligati adottano tutte le misure necessarie per garantire che il soggetto obbligato cui fanno ricorso fornisca, su richiesta:
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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