+Articolo 49 3

Articolo 49 3

3.   Il soggetto obbligato cui è fatto ricorso fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 senza indugio e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito